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Cass. civ. Sez. III, 24-10-2013, n. 24109 (rv. 628875)

 In tema di responsabilità professionale del medico, costituisce inadempimento qualificato del sanitario l’omessa o inesatta informazione sui profili di incertezza circa la non irreversibilità di un intervento di sterilizzazione, essendo tenuto il medico, anche in relazione alla specificità dell’obbiettivo perseguito dalla paziente, a fornire informazioni non meramente generiche, così da consentire all’interessata di adottare, nel successivo decorso del tempo le opportune misure e gli utili accertamenti e controlli clinici, atti ad impedire gravidanze non volute.

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