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Tribunale di Chieti, ordinanza del 6 ottobre 2017, Est. Federico Ria

Qualora l’ISC letteralmente indicato nel contratto di mutuo risulti inferiore all’ISC effettivamente risultante dal complesso delle pattuizioni contrattuali, il piano di ammortamento deve essere ab origine rimodulato ex art. 117 TUB con applicazione dei tassi BOT in luogo dei tassi di interesse convenzionali.

Qualora alla data del precetto, per effetto della predetta rimodulazione, il debitore risulti a credito verso l’intermediario, l’esecuzione intrapresa deve essere sospesa poiché a quella data l’obbligazione dedotta è estinta e il creditore procedente non è in possesso di idoneo titolo esecutivo.

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