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Appello Bologna, 10 Febbraio 2023, Pres. De Cristofaro, Est. Santilli

Massime da Il Caso

In una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali ed anatocistici a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. La mancanza di tutti gli estratti conto impedisce, pertanto, di ritener provato il credito di cui al decreto ingiuntivo

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