Tribunale di Avezzano, sentenza n. 741 del 23 settembre 2026, Est. Pepe

Ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, sono inidonee le dichiarazioni di cessione ex post prive di data certa e dei poteri del sottoscrittore per conto della cedente

Massime Avv. Dario Nardone

Ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, non è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso che individui i crediti ceduti mediante criteri temporali e tipologici eccessivamente ampi (es. rapporti sorti in un arco temporale pluridecennale), né il rinvio a un link ipertestuale contenente elenchi di codici numerici (NDG o CE.RI.) qualora questi non siano univocamente riconducibili al rapporto originario e manchi la relativa documentazione di Centrale Rischi idonea all’identificazione della specifica posizione debitoria.

Parimenti inidonee risultano le dichiarazioni successive alla cessione, prive di data certa e prive di indicazione circa i poteri del sottoscrittore per conto della cedente, specialmente laddove nel giudizio difetti finanche la produzione in atti della garanzia fideiussoria azionata.

In tema di opposizione a precetto finalizzata a contestare l’esistenza e l’entità del credito intimato, il precetto, pur non essendo qualificabile come domanda giudiziale, delimita la pretesa del creditore; ne consegue che l’oggetto del giudizio di opposizione è costituito dall’accertamento di tale credito nella sua interezza (Cass., sent. n. 35002/23).

In tema di spese processuali, spetta al giudice del merito riconsiderare la liquidazione effettuata nell’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa, dovendo provvedere alla complessiva regolamentazione delle spese tenendo conto dell’esito finale della lite (Cass., ord. n. 12898/21).

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