Tribunale di Milano, sentenza n. 2591 del 25 marzo 2026, Est. Giantario
L’omessa indicazione del divisore Euribor (360 o 365) o la mancata indicazione della quota interessi nel piano di ammortamento e l’omessa pattuizione della metodologia di calcolo del regime composto, rendono indeterminabile l’importo dovuto a titolo di interessi con applicazione sanzionatoria dei tassi BOT ex art.117 TUB
Massime Avv. Dario Nardone
Affinché una clausola contrattuale che prevede l’indicizzazione del tasso di interesse variabile al parametro Euribor soddisfi il requisito della determinatezza, è necessario che il contratto delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor. Se il contratto indica la data di rilevazione e la durata del parametro, ma omette di indicare il divisore (ovvero il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo), la pattuizione è nulla per indeterminatezza. Tale nullità comporta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
A fronte dell’eccezione sollevata dall’opponente circa l’impiego non esplicitato di un regime di capitalizzazione composto degli interessi (ammortamento alla francese) tale da rendere indeterminato l’ammontare dovuto e generare costi occulti, l’importo degli interessi pattuiti non risulta determinabile se il piano di ammortamento e il contratto omettono di indicare la quota interessi delle rate. In assenza di tali dati e della esplicitazione della metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, si riscontra una carenza di valida indicazione dei criteri pattuiti; ne consegue che l’esatto importo del debito deve essere ricalcolato applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Stralcio
” Deve invece trovare accoglimento l’eccezione relativa all’indeterminatezza del tasso di interesse convenuto tra le parti. (…)
Deve ritenersi, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 20801/2024) che, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza, è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor. Nel caso di specie, il contratto indica la data di rilevazione e la durata dell’Euribor, ma non il divisore, ossia il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo. La pattuizione è pertanto nulla per indeterminatezza e da ciò deriva, al pari del caso di mancata pattuizione, l’applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB.
In ogni caso, anche volendo aderire alla tesi del C.t.p dell’opposta, secondo la quale “l’indicazione dell’Euribor in contratto deve intendersi univocamente riferita a quello rilevato in modo standard… ossia l’Euribor a base 360…” deve anche evidenziarsi che, tanto il piano di ammortamento allegato al contratto originario, quanto quello allegato al successivo patto del 18.06.15, indicavano esclusivamente pagina 15 di 17 le quote capitali delle rate “crescenti”, senza precisare l’ammontare complessivo delle stesse e la quota interessi. Tali dati, al pari della metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, non erano esplicitati neppure in contratto.
Inoltre, il patto del 2015 faceva riferimento a due rate interessi scadenti il 30/06/2015 pari ad € 26.864,18 (pratica n. 83208/01) ed € 9.715,72 (pratica nr. 83208/202), senza, anche in tal caso chiarire come le stesse fossero state determinate. Per quanto sopra, non essendovi negli accordi conclusi tra le parti un’univoca indicazione degli interessi pattuiti o dei criteri per calcolarli, l’importo ingiunto deve essere rideterminato secondo i seguenti conteggi svolti dal C.t.u., esenti da errori metodologici, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b. e determinando il dovuto al momento della decadenza dal beneficio del termine“.
