1. Tribunale di Bari, ordinanza del 30 gennaio 2023, Est. D’Aprile
Al fine di appurare l’effettiva morosità alla data del precetto, occorre verificare l’eventuale minor debito in ragione sia dell’applicazione del c.d. regime composto, sia del TEG contrattuale ai fini usura comprensivo della penale pattuita per la risoluzione contrattuale

Massime Avv. Dario Nardone

In ambito di opposizione all’esecuzione, il CTU deve altresì verificare il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se semplice o composta, ed in questo secondo caso, dire se ed in qual modo abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate, quindi, in conclusione, se l’ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall’applicazione del tasso pattuito (in regime di capitalizzazione semplice).

Il CTU deve altresì computare, nella determinazione del TEG contrattuale ai fini usura, anche la penale di risoluzione per inadempimento del mutuo.

A seguito di tale accertamenti, il CTU dovrà infine verificare se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all’ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest’ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento [ai fini della ricorrenza del requisito della esigibilità del credito ex art. 474 c.p.c., ndr]

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