Download PDF

Si pubblica un’ordinanza ottenuta magistralmente dal Collega Giovanni Lauro dal Tribunale di Roma, in data 19 novembre 2018, il quale pone una pietra miliare per il superamento del limite decennale sancito dall’art. 119 TUB dietro il quale le banche si trincerano per negare la consegna degli estratti conto anteriori al decennio precedente la richiesta

Tribunale di Roma, ordinanza del 19 novembre 2018, Est. Francesco Remo Scerrato

Massime Avv. Dario Nardone

Nel caso in cui il correntista (che non abbia ottenuto né con richiesta ex art. 119 TUB né con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo –  anzi opposto dalla banca – la consegna di tutti i contratti in essere e la copia di tutti gli estratti conto) proponga cumulativamente nei confronti della banca, quale mandataria, sia un’azione di rendiconto finalizzata a rendere il conto dettagliato dei rapporti bancari dedotti in giudizio, sia un’azione di accertamento volta alla rideterminazione del reale saldo basata sulla documentazione fornita dalla banca a seguito di ingiunzione monitoria nonché su quella acquisita nel corso del processo a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.,  ritenuto che “… il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, atteso che procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 c.p.c. e ss. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto dell’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività” (Cass. sez. 1, sent. 23.7.2010, n. 17283). Occorre ancora chiarire, infine, rispetto alla contestazione della tardività della produzione documentale, che “in tema di rendimento dei conti” la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che, se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d’ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento” (Cass. sez. L, sent. 26.1.2006, n. 1551 e Cass. sez. 1, sent. 3.11.2004, n. 21090). …” (cfr. ordinanza Cass. 21472/2017, in motivazione), è legittimo ordinare alla banca ex art. 210 c.p.c. e ex art. 263 e ss c.p.c., in relazione ai rapporti bancari in contestazione, la presentazione del rendiconto dettagliato con la necessaria documentazione contrattuale e contabile senza che possa la banca stessa ritenersi legittimata ad invocare in proprio favore il limite decennale  di cui all’art. 119 TUB.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.