Tribunale Rimini, ord. 27.04.2015, Est. Maria Antonietta Ricci
… I debitori, in sede di opposizione, deducono con riguardo al mutuo fondiario:
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l’usurarietà del tasso di mora, calcolato sulla base della previsione negoziale (saggio in vigore per il prestito aumentato di 5 punti) al 9% in un momento in cui il tasso soglia (al 25 febbraio 1999) era fissato dal DM all’8,70%;
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la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito.
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I motivi di opposizione relativi al mutuo fondiario stipulato dai debitori con (…) in data 25 febbraio 1999 appaiono, sia pure in base al sommario giudizio proprio di questa fase, fondati e giustificano l’accoglimento della richiesta di sospensione della procedura esecutiva.
Ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c. se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (nella nuova formulazione introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108).
L’art. 1 del decreto legge 29 dicembre 2000 n. 24 (convertito in legge 28 febbraio 2001 n. 24) ha chiarito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
E’ noto che tale disciplina è volta a censurare in modo incisivo la pattuizione di interessi usurari escludendo tuttavia la nullità dell’intero contratto, al fine di tutelare la parte mutuataria in ordine alla restituzione del capitale.
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E’ pacifico dunque che fin dalla conclusione del contratto il tasso di mora era superiore al tasso soglia.
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A fronte dunque di una previsione iniziale non rispettosa dei limiti poste dalle norme di legge in materia di usura … deve trovare applicazione il disposto del citato secondo comma dell’art. 1815 c.c., con riferimento alla non debenza degli interessi.