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Tribunale di Rovereto, sent. n. 178 del 30.06.2015, Est. Perilli

… Omissis

Al riguarda va osservato che ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della L 7 marzo 1996 n. 108 il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è determinato dal tasso effettivo globale medio aumentato della metà.

Orbene la Legge utilizza due diversi concetti:

> quello di tasso effettivo globale medio, di cui al primo comma dello stesso articolo 2, che concerne gli interessi corrispettivi;

> quello di interessi sempre usurari di cui al quarto comma, e con riguardo al terzo comma dell’art. 644 del codice penale, relativo alla pattuizione di interessi in misura superiore a quella del tasso effettivo globale medio aumentato della metà (il criterio di calcolo del tasso soglia è stato modificato, ma successivamente alla stipulazione dei contratti per cui è processo, dal D. L del 13 maggio 2011 n. 70 in vigore dal maggio 2011).

I1 quarto comma della legge, relativo agli interessi usurari, non distingue, nell’ambito degli interessi convenzionali, tra interessi corrispettivi ed interessi di mora ma considera sempre usurari gli interessi convenzionali che superino la soglia.

II senso di questa norma va inteso, secondo questo giudice, nel senso che l’aumento del 50% del tasso globale medio sia un limite insuperabile (sempre) per qualsiasi categoria di interessi convenzionale, siano essi corrispettivi oppure moratori.

Non vi è dubbio che, cosi come sostiene la CASSA, gli interessi di mora abbiano una funzione diversa da quelli corrispettivi, perché i secondi hanno la funzione di remunerare il prestito di denaro mentre i primi hanno una funzione punitiva e mirante a prevenire un ritardo nei pagamenti.

Ciò non significa pero che gli interessi di mora di natura convenzionale non siano soggetti al limite dell’usura, che deve essere sempre rispettato, per come stabilisce la legge con norma imperativa.

I creditori possono dunque modulare in modo differente interessi corrispetivi e moratori, tenendo pero sempre presente la soglia massima di legge.

Una conferma normativa di tale interpretazione può essere ricavata dall’art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001 n. 24, per la quale si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo: i1 riferimento a qualunque titolo degli interessi convenuti o promessi significa appunto che gli interessi convenzionali, abbiano essi una funzione remuneratoria oppure punitiva, si intendono usurari se superano il limite stabilito dalla legge.

Il giudice ritiene di scorgere tale interpretazione anche nell’unico precedente noto, che ha ricevuto diverse “letture” dalla giurisprudenza di merito, in cui la Corte di Cassazione ha affrontato sommariamente, nella motivazione, la questione e cioè nella sentenza Cass. civ. Sez. I 9 gennaio 2013 n. 350, contenente il seguente passaggio motivazionale: laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell ’art. 644 c.p., e dell ’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: ” il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – 1’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”; Cass. n. 5324/2003).

II giudice non ignora che recente e diffusa giurisprudenza di merito, citata anche dalia CASSA, si è orientata diversamente, ritenendo che gli interessi di mora, per la loro diversa funzione, non siano soggetti alla soglia derivante dall’aumento, secondo legge, del tasso globale medio stabilito per gli interessi corrispettivi.

Parte di questa giurisprudenza fa espresso riferimento al contenuto dell’art. 644 del c.p. che, al primo comma, contempla il reato di usura per il caso di dazione o promessa di “utilità, interessi o altri vantaggi usurari” quale “corrispettivo di una prestazione di denaro” e dal testo della norma ed in particolare dal riferimento al “corrispettivo” deduce che i soli interessi “corrispettivi” possono dar luogo al reato di usura e non quelli moratori che rientrano tra le prestazioni “accidentali” riconducibili al “futuro inadempimento” (Tribunale di Roma, 16.09.2014). Senonché tale lettura dell”art. 644 c.p. non convince perché il reato appare integrato per il solo fatto che vi sia una “corrispettività”, e quindi in termini contrattuali si direbbe un sinallagma, tra una dazione di denaro ed un vincolo giuridico, sia esso anche solo una promessa, che possa consentire al mutuante di ottenere un vantaggio, tra cui interessi, sproporzionati rispetto al valore del denaro, mentre la corrispettività non attiene alla natura degli interessi o della utilità. Quanto al fatto poi che l’obbligo di pagare gli interessi di mora sia solo eventuale e condizionato all’evoluzione del rapporto, ed in particolare al regolare e tempestivo adempimento da parte del mutuatario, non toglie che il vincolo sia stato comunque assunto quale “corrispettivo” di una dazione di danaro. D’altro canto l’esperienza giudiziaria insegna non solo che il pagamento di interessi di mora è evenienza tutt’altro che infrequente nei rapporti di debito, soprattutto in tempo di crisi economica e di liquidità delle imprese e delle famiglie, ma anche che, soprattutto nei contratti di finanziamento di credito al consumo, tali interessi di mora raggiungano dei livelli (non di rado pari al due o al tre per cento mensile!), tali da costituire un peso per il debitore di gran lunga maggiore dell’interesse corrispettivo.

Pertanto, per le ragioni sopra dette, questo giudice continua a ritenere che la le legge, cosi come sopra illustrata, non offra sostegno alla diversa interpretazione per la quale gli interessi di mora sarebbero esclusi dalla operatività del tasso soglia. Ai sensi dell’art. 1815 c.c., qualora siano convenuti interessi usurari, “non sono dovuti interessi”, nemmeno nella misura legale.

P.Q.M. Il Tribunale… accertata la natura usuraria degli interessi concordati nel contratto di mutuo per cui è processo, dichiara che non sono dovuti interessi…

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