Download PDF

Tribunale Roma, Sezione 9, Sentenza 3 febbraio 2015

 

Una richiesta istruttoria è meramente esplorativa quando esistono altre prove per dimostrare l’eccezione svolta, ossia quando, pur disponendo di altre richieste istruttorie, la parte non vi fa ricorso e chiede che si supplisca a tale sua omissione con una consulenza. Orbene, nell’ipotesi di accertamenti contabili sui conti correnti, è difficile ipotizzare che si possa ricorrere a prove diverse per accertare se il calcolo degli interessi sia corretto o meno.

Ne deriva che, in siffatta ipotesi, la richiesta di ctu di per sé non è esplorativa, essendo quello l’unico mezzo per accertare la correttezza del saldo o della richiesta della banca. Il correntista che eccepisce l’illegittimità del calcolo degli interessi deve spiegare le ragioni dell’illegittimità senza limitarsi ad eccepirla, dovendo allegare il fatto adeguatamente. L’onere di allegazione è, pertanto, adempiuto quando sono esposte le ragioni per cui si ritiene che il calcolo è illegittimo.

Una volta che l’onere di allegazione sia rispettato non si può rigettare la richiesta di ctu, sostenendo che è esplorativa, poiché tale difetto attiene all’onere della prova e non di allegazione.

A fronte di tali principi, nella fattispecie, considerato che risultavano indicate le ragioni dell’illegittimo calcolo degli interessi, si è ritenuto che non vi fosse altro mezzo, se non quello della consulenza tecnica di ufficio, con cui verificare il dato contabile. Conseguentemente, si è proceduto alla nomina del CTU.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.