Tribunale di Torino, ordinanza 20 giugno 2015 – Est. Enrico Astuni
La formula di calcolo del TEG, per quanto concerne i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso graduale, consiste nel tasso di rendimento finanziario dell’operazione creditizia (T.I.R.); tale intendendosi il tasso di attualizzazione che rende eguali a t0 due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi (t1, t2, tn), ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese).
Il T.I.R. è unico e onnicomprensivo. Riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita. Agli effetti della legge n. 108/1996, riguarda ogni pagamento comunque titolato, purché collegato all’erogazione del credito (rimborso del capitale, interessi, commissioni e spese), compreso l’interesse moratorio.
È irrilevante che i TEGM pubblicati non contengano la rilevazione dell’interesse di mora (par. C4 lett. “d” delle Istruzioni della Banca d’Italia), visto che il TEGM dichiaratamente esprime un tasso medio, e fisiologico, di mercato, e pertanto non può estendersi (cfr. § B2 delle Istruzioni) a tipologie di crediti e elementi di costo che, discostandosi dalla normalità per motivi particolari (finanziamenti agevolati o in valuta) o di patologia (posizioni a sofferenza, crediti ristrutturati, interessi di mora), altererebbero la fedele rappresentazione del normale prezzo del credito applicato alla normale clientela.
Su questa funzione del TEGM cfr. Trib. Torino 31.10.2014 (su Il caso.it e dirittobancario.it).
L’esclusione della mora si traduce, peraltro, anche in un effettivo calmiere del mercato creditizio, nella misura in cui evita l’inquinamento del TEGM con tassi (quasi per definizione) sopra la media che, se rilevati, porterebbero un aumento del TEGM e quindi, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.), del tasso soglia.
È ancora da osservare che, ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei D.M. pro tempore vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione (non in particolare al 2,1% rilevato dalla Banca d’Italia nel lontano 2002 e mai aggiornato), dovendo trovare gli interessi di mora (come la c.m.s. e le altre voci escluse dalla rilevazione, ma pur sempre soggette all’applicazione della legge n. 108/96 in quanto costi collegati all’erogazione del credito) copertura nel “cuscinetto” esistente tra il TEGM e la soglia (50% del TEGM; 25% del TEGM + 4 p.p.).
Se il T.I.R. è onnicomprensivo e riguarda ogni pagamento comunque titolato, non è consentito raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo (in particolare, il tasso di mora) per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà.
Il tema è controvertibile. L’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di coordinamento, 28.3.2014 n. 1875 su I contratti, 2015, 25), tenendo distinti interessi corrispettivi e di mora, in ragione della loro diversa natura, ha ritenuto che il tasso di mora eccessivo debba ricondursi, come clausola penale, nei limiti della soglia ex art. 1384 c.c.: quest’opinione, per quanto autorevole, deve essere accantonata perché evidentemente in conflitto con lo stabile indirizzo di legittimità, che assoggetta il tasso di mora all’applicazione dell’art. 1815 c.c. (Indirizzo stabile da Cass. 22.4.2000 n. 5286 a Cass. 19.1.2013 n. 350). Altra giurisprudenza di merito (ad es. Trib. Milano 28.1.2014) assume che la nullità colpisca esclusivamente la clausola di mora, fermo restando il diritto del creditore a percepire interessi corrispettivi, se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell’apporto dei moratori.
Quest’ultima tesi è scarsamente persuasiva, posto che il controllo di onerosità del credito deve farsi, avuto riguardo da un lato al capitale di credito e dall’altro a ogni “remunerazione, commissione spesa comunque collegata all’erogazione del credito” (eccettuate tasse e imposte), senza distinguere lo specifico apporto di singole voci, interessi corrispettivi moratori altro.
Posto dunque che unici, e onnicomprensivi, sono il TEGM e il tasso soglia, i quali esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l’onerosità del credito si presume juris et de jure usuraria, indipendentemente dalle singole voci che contribuiscono a rendere intollerabile il costo, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell’apporto dei moratori.