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Tribunale di Bari, ordinanza del 16 gennaio 2016

La richiesta di sospensione dell’esecuzione avanzata da XXX è fondata e deve essere accolta considerato che alla stregua del più recente orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, in base al quale ai fini dell’accertamento del1’usurarietà di un mutuo deve aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori nonché ogni altra spesa e commissione (quali le spese di istruttoria, eventuali assicurazioni stipulate a garanzia del finanziamento, commissioni per anticipata risoluzione del contratto e così via) il mutuo di cui è causa deve ritenersi gratuito ai sensi dell’art. l8l5 cod. civ., gratuità non esclusa dalla clausola di salvaguardia eventualmente prevista nel contratto di mutuo la quale, per quanto sopra detto non è idonea ad escludere il carattere usurario del mutuo e quindi la sua gratuità. Orbene essendo tenuto il mutuatario alla restituzione dei soli ratei relativi alla sorte capitale, alla data in cui l’opposta ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa non ne sussistevano le condizioni essendo state pagate somme sufficienti ad estinguere le rate di mutuo fino al momento sopra indicato maturate con riferimento alla sola sorte capitale.

Ne consegue che essendo il credito della opposta privo del requisito dell’esigibilità il precetto è stato intimato in assenza di un titolo esecutivo. Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, sospende l’esecuzione; condanna l’opposta al pagamento in favore dell’opponente delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in € 8.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP; assegna il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per l’inizio del giudizio di merito.

Bari 30.12.15                                                                                                                                                                                                                             Il G.E

Il testo integrale di Tribunale di Bari, ordinanza del 12.01.2016

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