Cass. civ. Sez. III, 31-07-2013, n. 18334 (rv. 627470)
Il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo carico in ordine all’ottenimento del cosiddetto consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili sull’intervento chirurgico che intende eseguire e, soprattutto, sul bilancio rischi/vantaggi dell’intervento stesso, “a fortiori” ove ricorrano fattori di pericolo che sconsiglino l’intervento, neppure cogentemente necessario.