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La nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi comporta l’onere dell’istituto di credito di provare l’effettiva entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto.

A tale onere l’istituto di credito non può sottrarsi invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, in quanto l’onere di conservazione delle scritture è cosa distinta rispetto all’onere della prova del credito.

In difetto di assolvimento a tale onere, pertanto, occorre rideterminare il rapporto di dare-avere tra le parti partendo dal c.d. saldo zero.

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