Trib. Salerno Sez. I, 22-07-2013
A seguito del il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modifiche nella legge 28.2.2001 n. 24, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e. dell’art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; la legge n. 24/2001 di interpretazione autentica della legge n. 108/1996, che ha fissato la valutazione della natura usuraria dei tassi d’interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione d’interessi usurari, compreso il contratto di apertura di credito.