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Tribunale di Potenza, ord. del 17 luglio 2018, Est. Daniela Di Gennaro (da Il Caso)

In sede di esecuzione fondata su un contratto di mutuo condizionato, poiché quest’ultimo non documenta con immediatezza la trasmissione della disponibilità giuridica della somma mutuata, la verifica che il giudice dell’esecuzione ha il potere dovere di compiere, anche a prescindere da un’opposizione, attiene ad un’interpretazione integrata del contratto con l’atto di erogazione e quietanza, da cui emerga documentata non soltanto l’avvenuta trasmissione della somma, ma anche il rispetto del requisito della forma pubblica imposto dall’art. 474 c.p.c. in entrambe gli atti, di mutuo e di erogazione, sicché il difetto del requisito della forma pubblica nell’atto di erogazione, determina il difetto del titolo esecutivo, circostanza che integra l’ipotesi di gravi motivi di sospensione dell’esecuzione

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