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Su gentile concessione dell’Avv. Monica Mandico

Tribunale di Napoli, sent. n. 1558 del 13 febbraio 2018, Est. Ettore Pastore Alinante

Poiché non esiste una soglia specificamente individuata per gli interessi moratori, esistendone solo una per i corrispettivi, il tasso di mora incontra lo stesso limite di quello degli interessi corrispettivi.

Qualora dal piano di ammortamento si evinca che ad ogni scadenza gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata, ne consegue che gli stessi interessi, venendo in tal modo capitalizzati, continuano a partecipare al computo degli interessi successivi; tale capitalizzazione composta, seppur non dichiarata in contratto, integra un anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera CICR del 09.02.2000, che si riferisce solo agli interessi moratori.

L’effetto dell’indebito anatocismo va espunto dal piano di ammortamento e le somme a tale titolo esborsate dal mutuatario vanno detratte da quanto dovuto ancora a titolo di interessi.

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