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Tribunale di Monza, ordinanza del 10 ottobre 2023, Est. Bozzolo

In analogia a quanto affermato dalle SS.UU. n. 9479/2023 in riferimento al titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non opposto, va disposta la sospensione della procedura esecutiva qualora, dall’esame ufficioso delle clausole del titolo esecutivo costituito da mutuo, emergano profili di abusività in danno del mutuatario Consumatore

Stralcio

“… ancorché la detta sentenza [SS.UU. n. 9479/2023, ndr] sia riferita al caso di contratti contenenti clausole abusive posti a fondamento di un titolo costituito dal decreto ingiuntivo, deve ritenersi che anche le clausole contenute, come nel caso di specie, in un contratto di mutuo avente valore di titolo esecutivo stragiudiziale, debbano essere verificate dal giudice dell’esecuzione  – nel caso di specie in presenza di opposizioni all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. – e, previa verifica con esito positivo in base al giudizio sommario all’esito della fase cautelare, in analogia con i principi enunciati dalla Suprema Corte nell’ipotesi di decreto ingiuntivo, la questione dovrà poi in ogni caso essere rimessa alla decisione del giudice della fase di merito.

Ciò premesso e considerato, atteso il possibile carattere abusivo, ad una verifica sommaria delle clausole contrattuali e contenute nelle condizioni generali sopra indicate dalla opponente, la procedura esecutiva deve essere sospesa in attesa del giudizio di merito”

 

 

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