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Tribunale di Fermo, sentenza n. 210 del 25 maggio 2020, Est. Tiziana Liberti

Sono nulli e non idonei titoli esecutivi i mutui con la clausola del deposito cauzionale o stipulati per appianare una pregressa esposizione debitoria in conto corrente derivante da applicazione di tassi e condizioni illecite

Massime Avv. Dario Nardone*

È nullo e non è idoneo titolo esecutivo il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, la somma mutuata è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di varie condizioni poste a carico della medesima parte finanziata.

Un negozio di tal fatta, che si palesa come mutuo condizionato, non immette il mutuatario nella immediata disponibilità  delle somme – che difatti non possono essere utilizzate –  impedendone il passaggio dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, passaggio indefettibile affinché possa essere ritenuto idoneo a provare l’esistenza attuale di una obbligazione di denaro e, quindi, affinché possa assurgere a rango di titolo esecutivo.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1325 c.c. è nullo per mancanza di causa in concreto, sicché non può ritenersi idoneo titolo esecutivo, il mutuo contratto per estinguere un debito formatosi sul conto corrente in forza di poste illegittime derivanti dall’applicazione di tassi e condizioni illecite.

In ragione delle accertate nullità, tali mutui non possono ritenersi idonei a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e liberazione degli immobili dalle rispettive ipoteche.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

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