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Tribunale di Brindisi, sentenza n. 74 del 15 gennaio 2020, Est. Stefano Sales

Usurarietà pattizia e non debenza dei moratori e dei corrispettivi quando è debordante la sommatoria contrattualmente prevista tra i medesimi in caso di mora -  Nullità del precetto e della procedura esecutiva se, imputati tutti i pagamenti al capitale, non v’era morosità alla data del precetto

Massime Avv. Dario Nardone*

L’illecito di “usura civilistica” si consuma con il solo fatto di avere convenuto tassi usurari e non richiede affatto anche la concreta formulazione della richiesta di pagamento delle somme che sarebbero dovute in conseguenza della concorde fissazione dei tassi usurari; con ciò il legislatore non è incorso in un errore legislativo, ma ha con evidenza espresso l’esigenza di responsabilizzare l’operatore professionale dominante.

Come anche sancito da Cass. n. 5598\2017 e n. 23192\2017, ai fini usura va sommata la percentuale del tasso di interesse corrispettivo con quella pattuita per il tasso di interesse moratorio qualora la debitoria complessiva, a seguito di inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme mutuate, è stata convenuta con riferimento alle rate scadute (comprensive, queste, di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori – comportando, peraltro, tale meccanismo in caso di mora produzione di interessi su interessi e quindi anatocismo.

In tal caso, anche ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c., non ha efficacia la clausola di salvaguardia quando essa è stata convenuta separatamente per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori ma non anche per la loro sommatoria.

l’inciso “a qualunque titolo” di cui all’art. 1 L. 394/2000 e “sotto qualsiasi forma” di cui all’art. 644 c.p., portano chiaramente a ritenere che la portata della riforma 108\1996 sanzioni la natura usuraria delle condotte costituenti reato di usura con la nullità delle convenzioni di interesse corrispettivo e moratorio.

Non appare convincente Cass. n. 26286\2019 nella misura in cui subordina la legge n. 394\2000 ad una pretesa prevalenza degli artt. 1815 e 1384 c.c. (con riduzione ad equità dell’obbligazione di interessi moratori, raffigurabili quale clausola penale), poiché, in primis, detti articoli devono ritenersi però equiordinati (quale valore e forza di legge) alla prima; in secundis, perché la legge n. 394\2000 risulta successiva agli articoli medesimi (anche rispetto alla riforma dell’art. 1815 c.c., varata nel 1996); in terzis  perché, ancora rispetto agli stessi articoli (di diritto comune), si pone come norma evidentemente eccezionale.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 644 c.p., deve anche ritenersi che ogni vantaggio conseguito dalla banca (quindi, sia l’interesse corrispettivo che l’interesse moratorio, sia perciò la loro sommatoria) costituisca profitto del reato e che tale vantaggio non possa quindi essere preteso – ex art. 185 c.p. – dall’autore del reato nei confronti della persona offesa dal reato stesso; ciò appare confermato anche da Cass. 27442\2018, la quale  ha riaffermato che l’obbligazione di interesse convenzionale e l’obbligazione di interesse moratorio hanno la medesima natura e la medesima funzione di remunerazione del capitale, con la necessaria conseguenza che le obbligazioni devono, se del caso, considerarsi unitariamente ai fini della complessiva valutazione di usurarietà.

In ragione della usurarietà pattizia, dovendosi detrarre dal piano di ammortamento la quota interessi ed imputare i pagamenti rateali esclusivamente alle somme dovute in linea capitale, va dichiarata la nullità del precetto e della procedura esecutiva qualora, alla data del precetto, i pagamenti effettuati erano sufficienti ad estinguere il debito rateale in linea capitale.

P.s.

  1. Sulla inapplicabilità dell’art. 1384 c.c. agli interessi moratori, cfr.  Tribunale di Roma, Ord. 27 febbraio 2015, est. Dott. Giuseppe Cricenti
  2. Sulla natura speciale dell’apparato sanzionatorio ex art. 1815 c.c., derogatorio del rimedio ordinario sancito dall’art. 1384 c.c., rimando ad un mio scritto USURA PATTIZIA, COSTI EVENTUALI E PENALI DA INADEMPIMENTO NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DI LEASING: UN APPROCCIO “VIRTUOSO”, pag. 23 e ss.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

 

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