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Tribunale di Avezzano, sentenza n. 61 dell 8 febbraio 2019, Est. Caterina Lauro

(Conferma nel merito Tribunale collegiale di Avezzano, ord. del 18 luglio 2017)

Massime Avv. Dario Nardone

Non può essere ritenuto idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché va disposta la estinzione della procedura esecutiva ricorrendo i gravi motivi previsti dall’art. 624 c.p.c., il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile che pur attesti la somma come erogata, quietanzata ed accreditata sul conto corrente del mutuatario, qualora la consegna della somma viene di fatto differita e la somma stessa dichiarata espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario, che si impegna a non prelevarla fino a quando non saranno posti in essere gli adempimenti elencati a pena di risoluzione del contratto.

Un siffatto contratto non integra un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 co. 3 c.p.c., difettando l’attestazione della erogazione della somma mutuata tramite separato atto pubblico o la quietanza tramite scrittura privata autenticata, sicché, in mancanza di prova dell’erogazione, non può essere idoneo a dimostrare l’esigibilità dell’obbligo di rimborso della somma mutuata.

 

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