Download PDF

Tribunale di Ancona, ord. del 14 marzo 2018, Est. Sergio Casarella

L’opponente a decreto ingiuntivo che invochi la nullità della fideiussioni omnibus conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI allegando il relativo provvedimento con il quale la Banca d’Italia – Autorità garante della concorrenza in materia creditizia sino al 2006 – ha dichiarato la contrarietà di detto schema, non è onerato di ulteriori prove atteso il provvedimento dell’Autorità Garante ha natura di prova privilegiata; ne consegue che va sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo fondato su siffatte fideiussioni.

Cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 2017, n. 29810, Est. Genovese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.