Tribunale di Ancona, ord. del 14 marzo 2018, Est. Sergio Casarella
L’opponente a decreto ingiuntivo che invochi la nullità della fideiussioni omnibus conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI allegando il relativo provvedimento con il quale la Banca d’Italia – Autorità garante della concorrenza in materia creditizia sino al 2006 – ha dichiarato la contrarietà di detto schema, non è onerato di ulteriori prove atteso il provvedimento dell’Autorità Garante ha natura di prova privilegiata; ne consegue che va sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo fondato su siffatte fideiussioni.
Cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 2017, n. 29810, Est. Genovese