Download PDF

Tribunale di Como, sent. n. 1088 del 13 luglio 2017

Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa del disposto di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, la applicazione degli interessi di mora, dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.