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Procura della Repubblica di Pescara, 17 gennaio 2024

Ai sensi della Legge n. 44 del 1999, va disposta la sospensione per due anni dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell’ambito delle procedure esecutive qualora, dalla CTP allegata alla denunzia-querela, risulti il superamento del tasso soglia usura derivante dall’applicazione di costi occulti a seguito dell’adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta degli interessi (e non solo)

Nello, specifico, con la denunzia-querela l’usurarietà pattizia denunziata concerneva:

) la “Promessa usuraria pattizia nella ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento del mutuo rispettando nel calcolo del TEG il principio di simmetria tra TEGM e TEG”;

) l’ “Usurarietà pattizia del TAN e del TEG a seguito della riconduzione dell’illegittimo degli interessi nel corretto regime di capitalizzazione semplice”.

Soprattutto, la Procura della Repubblica ha correttamente applicato la ratio della Legge n. 44/99, la quale richiede che la sospensiva biennale vada concessa sulla scorta dell’usurarietà eccepita e dimostrata con idonea consulenza peritale di supporto, A PRESCINDERE dall’esito delle indagini che verranno condotte dal P.M. tramite proprio consulente: opinando diversamente, qualora si dovesse attendere l’esito delle indagini, il tempo a ciò necessario potrebbe frustrare la richiesta del beneficio immediato se, nel frattempo, la procedura esecutiva spogli l’usurato degli immobili pignorati.

D’altra parte, la giurisprudenza ha posto in rilievo la necessità della sospensione immediata.

Da un lato, è stato correttamente affermato che il provvedimento inibitorio del P.M. non riguarda l’esercizio dell’azione penale né l’attività d’indagine ad essa finalizzata (Cassazione civile sez. 3 n. 8956/2016).

Dall’altro – e soprattutto – la Corte costituzionale, sentenza n. 192/2014, ha sancito che: “Va, in  proposito, anzitutto  sottolineato  come  la  sospensione  dei  termini  prevista dai  primi  quattro commi  dell’art.  20  non sia discrezionale: essa, infatti, è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell’«elargizione» o  del mutuo  senza interessi di cui, rispettivamente, all’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all’art. 14 della legge n. 108 del 1996. l comma 7-bis dell’art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne  senza  ritardo il  procuratore  della Repubblica competente «che trasmette il provvedimento al  giudice, o  ai  giudici, dell’esecuzione   entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto». Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato  l’evento lesivo condizione dell’elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l’esercizio dell’azione penale né l’attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013)”.

In altre parole, la Consulta ha sottolineato il carattere non discrezionale del provvedimento del Pubblico Ministero, che resta dovuto sulla circostanza della mera presentazione dell’istanza di accesso al Fondo per le vittime di usura ed estorsione, e pertanto, prima ancora rispetto al momento in cui vengono disposte le necessarie ed indifferibili indagini preliminari sul caso specifico posto al suo vaglio.

In altre parole, secondo la Consulta, il potere del Pubblico Ministero è finalizzato ad accertare la correlazione fra la posizione del richiedente l’elargizione e l’indagine per i delitti e ciò ben si comprende, perché la misura sospensiva è previsto debba operare in pendenza della richiesta di elargizione e, dunque, in funzione della assicurazione del suo scopo.

Dunque: enorme sospiro del cliente che si è vista arrestare l’esecuzione della procedura esecutiva per due anni: ora, la battaglia si sposta in ambito penale.

E allora: stay tuned e… ad maiora!!!

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