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Appello Bari, sentenza n. 45 del 15 gennaio 2020, Pres. Di Leo, Rel. Romano

Commento dell’Avv. Dario Nardone*

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 45 del 15 gennaio 2020, dopo il pregevole arresto del  21 marzo 2018 già pubblicato su questo sito, ha nuovamente affrontato in maniera assolutamente convincente le maggiori criticità circa la nullità delle fideiussioni omnibus conformi al noto schema ABI, vietato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del  2 maggio 2005.

In particolare la Corte ha innanzitutto confermato la competenza del Giudice ordinario (e non quella delle Sezioni specializzate del Tribunale) a conoscere della nullità eccepita dal fideiussore convenuto per paralizzare la pretesa della banca (se, invece, il fideiussore agisce come attore per chiedere la nullità, deve adire le sezioni specializzate funzionalmente competenti in materia per legge).

Poi ha affermato che l’eccezione di nullità può essere opposta alla banca da chicchessia, a prescindere dalla veste giuridica che assume in giudizio (dunque imprenditori, consumatori, etc.).

Ha dato atto che i provvedimenti della Corte di Cassazione (n. 29810/17, n. 13846/19 e Sezioni Unite n. 2207/05), hanno dichiarato nulla la fideiussione omnibus in quanto attuativa di un’intesa restrittiva della concorrenza (tale intesa era stata acclarata nel noto schema ABI).

Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, anzi, ha confermato che tale nullità sia TOTALE, atteso il carattere ESSENZIALE delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI vietato, carattere che, ai sensi dell’art 1419, primo comma, cod. civ., conduce inesorabilmente alla nullità integrale del patto fideiussorio.

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore.

I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

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2 thoughts on “Corte di Appello di Bari, 15 gennaio 2020 – La nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI vietato è totale e non parziale ai sensi dell’art. 1421 c.c., primo comma, atteso il carattere essenziale delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI vietato

  1. Migliori !!!! Finalmente siamo giunti ad una svolta logica e sensata ,si spera, condivisa da magioranza !!! Grazie mille per aver pubblicato cosi tanti articoli e sentenze veramente interessanti

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