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Tribunale collegiale di Asti, ordinanza del 6 luglio 2015

In via incidentale, nei passaggi motivazionali dell’ordinanza definitoria di reclamo, dando seguito ad una interpretazione corretta e ormai diffusa della normativa antiusura, anche il Collegio astigiano ritiene che il compenso promesso per l’estinzione anticipata del mutuo vada incluso nel computo del TAEG ai fini usura.

Ma i Giudici di Asti, con motivazione logico-giuridica ineccepibile, vanno oltre.

Nel contratto oggetto di lite, era convenuta una clausola di salvaguardia per la quale devono ricondursi entro soglia i tassi debordanti convenuti in contratto.

Ebbene, per il Tribunale siffatta clausola può avere valore solo per il futuro, ovvero nella fase di esecuzione del contratto, ma non esplica l’effetto contenitivo verso le pattuizioni originarie; diversamente opinando, si avrebbe la disapplicazione dell’art. 1815 comma 2, cod. civ., secondo il quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

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