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Tribunale di Bari, ord. del 24 ottobre 2017, Est. Michele De Palma

Come anche confermato da Cass. Civ. Sez. VI 04.10.2017 n. 23192, l’usurarietà pattizia del tasso di mora comporta la non debenza di alcun interesse, neanche corrispettivo, sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire.

In tal caso, se alla data di comunicazione della risoluzione del mutuo quanto complessivamente versato dal mutuatario estingue il debito in linea capitale, la morosità non sussiste, difetta il titolo esecutivo e l’esecuzione va sospesa ricorrendo i gravi motivi ex art. 624 c.p.c.

Attesa la nullità ab origine della clausola usuraria, il difetto originario del credito si risolve in un vizio genetico del titolo esecutivo inficiante ab initio l’intera procedura esecutiva, con effetto travolgente i successivi interventi di creditori seppur titolati (Cass. SS. UU. Sentenza 7 gennaio 2014, n. 6).

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