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  • Tribunale di Arezzo, ord. del 5 marzo 2016, Est. Benincasa

Dall’estratto del conto corrente risulta che pressoché la totalità della somma erogata attraverso il mutuo fondiario fu utilizzata per ripianare lo scoperto del conto corrente della società…
Tali circostanze inducono a ritenere la sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente, a nulla rilevando la diversa titolarità soggettiva dei due contratti, considerato che il collegamento funzionale è configurabile anche quando i negozi siano stipulati tra soggetti diversi, purché gli stessi siano legati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre all’effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore risultato concreto derivante dal collegamento, di modo che i negozi si pongono il rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro: in questo senso Cass. Sez. II, Sentenza n. 7740 del 20/07/1999.
Il collegamento funzionale che appare sussistere tra tali contratti implica che la nullità parziale del contratto di conto corrente concluso tra … SAS e … Spa, accertata con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 601/2010, passata in giudicato (che ha dichiarato la nullità parziale in relazione alle clausole di pattuizione dell’interesse anatocistico trimestrale e nella parte in cui il contratto di conto corrente prevedeva la determinazione degli interessi mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente sulla piazza) si riverbera nel contratto di mutuo secondo il principio simul stabunt vel simul cadent.
Deve quindi ritenersi, sia pure con i limiti propri della condizione tipica del procedimento cautelare, che il contratto di mutuo posto a fondamento dell’azione esecutiva fosse affetto da nullità genetica e dunque non fosse idoneo a fondare l’azione esecutiva.
Ne consegue che il processo esecutivo deve essere sospeso, in attesa della definizione del giudizio di merito che sarà eventualmente instaurato, non potendo i titoli dei creditori intervenuti supplire alla mancanza di valido titolo a fondamento dell’azione esecutiva, essendo quello azionato dal creditore procedente un titolo che fin dall’inizio non avrebbe potuto essere posto a fondamento dell’azione esecutiva.
Infatti, come affermato di recente da Cass. Sez. U., Sentenza n. 61 del 07/01/2014, il difetto originario del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati

 

  • Corte di Appello di Torino, 15 giugno 2015 – Pres. Grimaldi, Rel. Grosso

Tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo vi è un «collegamento negoziale» che li rende interdipendenti. Laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall’applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, pertanto, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall’illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta: nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca (che, anzi, è tenuta a restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate). In effetti, in tale ipotesi l’accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile, finalizzata ad «abbattere» lo scoperto poi rivelatosi insussistente. Ciò posto, neppure possono ritenersi valide né efficaci le fideiussioni poste a garanzia del contratto di mutuo. Ne deriva, altresì, l’illegittimità della segnalazione della posizione del debitore alla Centrale rischi (con ogni conseguenza in punto di risarcimento del danno)”.

  • Tribunale di Brindisi, 04.12.2006, Est. Palmieri

“Va dichiarata la nullità del contratto di mutuo stipulato con la sola finalità di azzeramento del saldo negativo di conto corrente, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale di interessi a debito… essendo il mutuo stato stipulato al sol fine di coprire una illecita, in quanto calcolata in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1284-1283 cod.civ., scopertura di conto corrente, lo stesso deve dirsi illecito, in quanto chiaramente stipulato in frode alla legge, in violazione della previsione di cui all’art.1344 cod.civ. nei termini chiariti da Cass. 13580/2004…

  • Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 14.03.2014, n° 789, Est. Casarano

Trattandosi di ricostruire il saldo di un contratto di conto corrente opera appieno la compensazione ex art. 1853 c.c.; nel senso che si dovranno eliminare quelle poste passive che sono il frutto dell’applicazione di clausole nulle. Non solo ma se, a seguito del ricalcolo delle partite di dare ed avere, risulti che ad una certa data, per effetto dell’eliminazione di interessi trimestrali, commissioni di massimo scoperto, etc., doveva risultare una posta attiva a favore del cliente, si deve operare la sua compensazione ex art. 1853 c.c. con eventuali rate non risultate pagate. La forma di compensazione che si viene a configurare è la c.d. compensazione impropria e non quella ex art. 1241 c.c., che invece riguarda a rigore i crediti derivanti da rapporti distinti. La prima forma di compensazione a differenza della seconda è sempre ammessa, anche d’ufficio, trattandosi di una ricostruzione contabile del dare ed avere relativi ad un unico rapporto (unica causa) ovvero rapporti distinti ma collegati.Sotto altro profilo la soluzione preferita, fortemente avversata dalla difesa della banca anche nelle conclusionali, è una conseguenza del riverberarsi della nullità della clausola di conto corrente sul collegato contratto di mutuo, stipulato, si ricordi, per azzerare delle sue passività.In secondo luogo appare coerente la soluzione preferita con il carattere dichiarativo della pronunzia della nullità di clausole di conto corrente, che implica l’eliminazione della fonte delle passività maturate illecitamente e per la quale pronunzia non opera neanche il limite della prescrizione per l’azione di ripetizione ex art. 1422 c.c. In altri termini il controcredito riconosciuto al correntista per effetto dell’eliminazione dal mondo giuridico delle clausole nulle e dei suoi effetti non diviene esigibile solo con la pronunzia di nullità; la quale infatti non è costitutiva ma, come è noto dichiarativa”.

  • Corte d’Appello Bologna del 27 febbraio 1976

È “simulata una operazione di credito fondiario effettuata non già al fine di erogare la somma mutuata, ma unicamente per accreditare al mutuatario figurativamente l’importo provvedendo immediatamente a stornarlo, compensandolo con il preesistente debito chirografario del cliente”

  • Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina, Sent. 11 agosto 2008 – Est. Perinelli

Qualora il contratto di mutuo fondiario venga utilizzato non già al fine di erogare la somma mutuata ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti da garanzie reali e personali, l’operazione non è meritevole di tutela in quanto il contratto di mutuo viene utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per costituire una ipoteca a garanzia di un debito preesistente. La fattispecie appare quindi viziata sotto il profilo causale, in quanto la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo, e viziata sotto il profilo causale ed affetta da nullità ex art. 1418 cod. Civ.”

  • Tribunale di Cagliari, 26 febbraio 1990

 Il contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca su un bene del terzo proprietario, con il quale una banca concede al cliente la disponibilità di una somma di denaro che il mutuatario utilizza immediatamente per adempiere un preesistente debito del terzo datore di ipoteca verso la banca stessa, deve considerarsi simulato qualora risulti che l’effettiva volontà delle parti era diretta non già alla conclusione di un mutuo fondiario ipotecario ma alla realizzazione di una diversa operazione, assistita da costituzione di garanzia reale”.

La nullità per difetto di causa di un mutuo è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Cassazione civile, sez. I, dell’ 8 aprile 2009, n. 8564, risultando accertata la mancata ultimazione dei lavori di un complesso edilizio per la quale il mutuo era stato concesso, perché l’ accordo appariva ab initio incentrato sul pagamento di debiti preesistenti del mutuatario

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