Corte di Appello di Bari, ordinanza del 3 maggio 2023, Pres. Labellarte, Rel. Rizzi

 

Va verificata a mezzo CTU se la subdola applicazione del regime composto, abbia generato nel mutuo una maggiore onerosità o un più alto monte interessi rispetto al regime semplice

Stralcio

A seguito dell’eccezione sul c.d. regime composto, rigettata dal Tribunale di Trani, la Corte di Appello di Bari formula al nominato CTU Dott. Francesco Palmisano i seguenti quesiti:

“a) verifichi il ctu il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se
semplice o composta, ed in questo secondo caso: 1- dica se ed in qual modo abbia
comportato una maggior onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate, quindi, in conclusione, se l’ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall’applicazione del tasso pattuito (in regime di capitalizzazione semplice); 2. dica inoltre se ed in qual modo si produca un effetto anatocistico analogo a quello vietato dall’art. 1283 c.c., specificando se – come sostiene l’appellante – il debito residuo (che risulta a seguito del pagamento delle varie rate e sul quale si calcolano gli interessi della rata successiva) sia composto da una quota di interessi facenti parte delle rate precedenti, come tali già scaduti e pagati, di modo che la quota interessi di ciascuna rata successiva alla prima risulti in parte costituita da interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti; 3- rimoduli il piano di ammortamento secondo due diverse ipotesi: 3.1. in regime di capitalizzazione semplice e sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB; 3.1. sostituendo il tasso convenzionale con quello ex art. 117 TUB; 4- determini le somme versate in eccesso rispetto al dovuto nell’una e nell’altra ipotesi”.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *