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Corte d’Appello di Torino, ordinanze 26 maggio – 31 ottobre 2023, Pres. Maccarrone, Rel. Bonaudi

Va ricalcolato (anche) con il criterio del saldo ”rettificato” il saldo di conto corrente espungendo l’anatocismo per mancata specifica pattuizione della relativa clausola, applicando i tassi BOT dal momento della cessazione del rilevamento del Prime Rate, ritenendo ripristinatorie le rimesse su conto con saldo positivo

Massime Avv. Dario Nardone

Nella relazione peritale integrativa, il CTU deve procedere ad un nuovo conteggio del saldo di conto corrente sulla scorta dei seguenti criteri: va espunto l’anatocismo laddove la relativa clausola non sia stata sottoscritta specificamente [ex Delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 6, ndr]; vanno applicati i tassi BOT ex art. 117 TUB dal momento della cessazione del rilevamento del Prime Rate; vanno considerate ripristinatorie le rimesse effettuate su conto con saldo positivo; va effettuato, altresì, un conteggio alternativo con l’adozione del criterio del c.d. “saldo rettificato”.

 

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