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Tribunale di Napoli, sentenza del 20.05.2015 – Est. Massimiliano Sacchi

E’, invece, fondata l’eccezione di nullità del contratto, per omessa indicazione dell’ISC (indicatore sintetico di costo).

In proposito, il Tribunale rileva che l’articolo 9 della delibera CICR del 4.3.2003, contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, stabilisce che “ “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia. La Banca d’Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”.

Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d’Italia, applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, di cui l’opponente ha versato in atti una copia, in attuazione della delibera CICR dinanzi richiamata, al titolo X, disciplinano la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. In particolare, le stesse prescrivono, all’articolo 8, l’obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Con riguardo all’ISC, il successivo articolo 9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG.

Nella specie, il contratto di finanziamento, nel frontespizio, riporta il documento di sintesi, in cui sono indicati gli elementi che concorrono alla formazione dell’ISC, cioè il tasso di interesse nominale (7,55%), le spese di istruttoria (euro 750,00), oltre alle ulteriori condizioni economiche

(commissione di estinzione anticipata, imposta sostitutiva, tasso di mora).

E’, invece, assolutamente pacifico, siccome neppure contestato da Unicredit, che il contratto ed il documento di sintesi non riportino la misura e l’indicazione dell’ISC.

Tanto, invero, emerge agevolmente dall’esame della seconda pagina del documento di sintesi, in cui, lo spazio destinato all’indicazione di siffatto parametro, non è stato compilato.

L’evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l’articolo 117 comma 8 TUB, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce espressamente che “La Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia adottate d’intesa con la CONSOB”.

La norma appena richiamata consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d’Italia, esso soggiace alla previsione di nullità.

Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza, adottate dalla Banca d’Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell’ISC, la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro.

Peraltro, siccome il calcolo dell’ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone di fare riferimento alla formula per la determinazione del TAEG e, quindi, ad un elemento che non è in alcun modo desumibile dal contratto, ma risulta solo dalle istruzioni dettate dall’organo di vigilanza delle banche, l’omessa indicazione dell’ISC priva in concreto il cliente della possibilità di conoscere tale parametro, in chiara violazione delle finalità di trasparenza perseguite dalle richiamate istruzioni della Banca d’Italia.

Affermata, quindi, la nullità del contratto, resta da stabilire quali effetti ne derivino sul piano della fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla banca. Al riguardo, il Tribunale, in adesione a quanto sul punto opinato dalla difesa dell’opponente, rileva che, in effetti, l’accertata nullità del contratto imponga, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo

ed il rigetto della domanda proposta da Unicredit. Infatti, nella specie, quest’ultima ha posto a fondamento della propria pretesa il contratto di finanziamento chirografario di cui si è dinanzi ampiamente detto e non ha, neppure nella comparsa di costituzione relativa al presente giudizio di opposizione, proposto una domanda subordinata intesa ad ottenere, in ipotesi di ritenuta fondatezza dell’eccezione di nullità del contratto, la condanna di Sigit, ai sensi dell’art. 2033 c.c., alla restituzione, quantomeno, della sorta capitale oggetto dell’operazione di mutuo.

Ne segue che, in difetto della formulazione di una specifica ed autonoma domanda in tal senso, il Tribunale non possa, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c., procedere d’ufficio ad emettere, all’esito della necessaria revoca del provvedimento monitorio, una statuizione di condanna, limitata alla restituzione della sola sorta capitale, eventualmente maggiorata degli interessi legali.

Peraltro, neppure potrebbe sostenersi che, per effetto delle domande ed eccezioni svolte dall’opponente, il thema decidendum della lite comprenda comunque l’accertamento della misura del credito azionato, di cui si invoca la rideterminazione, previa sostituzione dei tassi convenzionali applicati dalla banca con quelli legali.

Ed invero, occorre evidenziare che, nel rassegnare le proprie conclusioni, l’opponente abbia, in via principale, chiesto di “accertare e dichiarare la nullità totale del contratto di finanziamento intervenuto il 2 ottobre 2007 con BANCA DI ROMA s.p.a.;; per l’effetto, per infondatezza dell’azione ex contractu esercitata dalla convenuta opposta, dichiarare nullo e /o revocare il decreto ingiuntivo n. 7887 dell’anno 2012 .. con declaratoria che SIGIT s.r.l. nulla deve ad UNICREDIT s.p.a. per le causali da questa esposte in ricorso monitorio”.

Solo in via subordinata, la parte ha domandato che il Tribunale procedesse, previa declaratoria di nullità parziale o totale del contratto, a rideterminare il rapporto di dare avere, con esclusione degli interessi convenzionali, delle spese e degli oneri pattiziamente convenuti. Orbene, essendosi accertata la nullità del contratto azionato in giudizio, non è sostenibile che, in difetto di una domanda subordinata avanzata da Unicredit, nei termini di cui sopra si è detto, il Giudice debba, sulla scorta di una domanda subordinata proposta dall’opponente, procedere ad una statuizione di accertamento del credito e di successiva condanna, alla luce di criteri legali da applicarsi in sostituzione di quelli convenzionali. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che, siccome l’articolo 117 co. 8 TUB contempla la nullità dell’intero contratto e non della sola clausola concernente il tasso di interesse, (a differenza di quanto accade, ad esempio, nel caso previsto dall’art. 1815 co. 2 c.c.), non può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 117 comma 7 TUB, in quanto quest’ultima riguarda le sole ipotesi ivi espressamente richiamate e, cioè, di nullità parziale del contratto per inosservanza del comma 4 o del comma 6 della medesima norma. Infine, non può invocarsi la dichiarazione, sottoscritta da Sigit, con la quale la stessa, in data 25.9.2009, chiedeva ad Unicredit di essere ammessa al beneficio della sospensione del mutuo per la durata di 12 mesi (cfr. doc. 1 produzione fase monitoria).

Ed invero, va, in primo luogo, escluso che l’atto in esame possa qualificarsi come ricognizione di debito, poiché esso non contiene alcuna indicazione dell’ammontare del debito residuo alla data cui risale l’istanza.

In ogni caso, anche a voler ipotizzare che il documento di cui si discorre abbia il valore ricognitivo che ad esso pretende di attribuire Unicredit, nondimeno lo stesso sarebbe inidoneo a superare gli effetti che discendono dall’accertata nullità del contratto.

E’, infatti, principio assolutamente pacifico quello per cui “la ricognizione di debito, anche se titolata, non costituisce un’autonoma fonte di obbligazione ma ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere – oltre che esistente valido(cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 13776/14).

Per tutto quanto sin qui esposto, l’opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

In ordine al governo delle spese processuali, il Tribunale rileva che la novità della questione trattata, (quantomeno per ciò che riguarda il profilo dell’omessa indicazione dell’Isc, rispetto al quale non consta l’esistenza di alcun orientamento giurisprudenziale consolidato, neanche di merito), e la circostanza per cui Sigit è debitrice di Unicredit, (sia pure nei limiti della sorta capitale mutuata, decurtata degli importi versati in costanza di rapporto dalla mutuataria, da maggiorarsi se del caso dei soli interessi legali), sussistano, a norma dell’art. 92 co. 2 c.p.c., gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite nella misura del 60%, mentre per la residua parte le stesse, liquidate come in dispositivo a norma del DM 55/14 e distratte in favore dell’avv. Aurelio Marino, antistatario, debbono seguire la soccombenza dell’opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SIGIT S.R.L. nei confronti di UNICREDIT S.P.A., con atto di citazione notificato il 4.3.2013, così provvede:

1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo

n. 7887/2012

4 thoughts on “CONTRATTO DI MUTUO NULLO SENZA L’INDICAZIONE DELL’ISC (O TAEG) – Tribunale di Napoli, sentenza del 20.05.2015 – Est. Massimiliano Sacchi

  1. Buongiorno, ho trovato molto interessante quanto riportato.
    Ho però un dubbio: se in un contratto di mutuo fondiario( dicembre 2008; tasso variabile) si fa esplicito riferimento al TAEG ma non è presente l’ISC vi è la possibilità che venga annullato?
    E se si cadono anche le fideiussioni dei garanti?
    Vi ringrazio

  2. Buon giorno molto interessante ma poi in pratica cosa succede , se il mutuo è nullo non si deve più nulla alla banca ?

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