A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL CICR DEL 4 MARZO 2003 E DELLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI BANCA D’ITALIA, È OBBLIGATORIO RIPORTARE NEL CONTRATTO L’ISC, ALTRIMENTI SI HA VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE E NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI ULTRALEGALI CHE VANNO SOSTITUITI CON I TASSI BOT EX ART. 117 TUB – Tribunale collegiale di Cagliari, ordinanza n° 5295 del 29.03.2016
Tribunale collegiale di Cagliari, ordinanza n° 5295 del 29.03.2016 Ad avviso del Tribunale, conclusione opposta deve essere tratta per quanto concerne la mancata indicazione dell’ISC. Richiamata anche in tal caso la previsioneRead More…