Download PDF

Tribunale di Avellino, ord. del 27.01.2016 – Est. C. Romandini

Letti ed esaminati gli atti e documenti di causa, provveda il CTU a determinare, sulla base delle condizioni contrattuali originariamente pattuite, e tenuto conto di tutti gli oneri legati all’erogazione del credito, con l’unica eccezione delle imposte e tasse, ivi comprese le spese assicurative e il compenso di estinzione anticipata nella misura pattuita, il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè il tasso che rende uguale su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutti i pagamenti effettuati a titolo di rimborso del credito e a titolo di pagamento di tutti i costi legati al credito, ottenuto applicando la usuale formula di calcolo stabilita dalla legge 108/96 recepita dalle “Istruzioni” della Banca d’Italia e riferita ai contratti di mutuo, che il mutuatario sarebbe stato chiamato a pagare nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse esercitato la facoltà, concessa all’art. 8 del contratto, di estinguere il mutuo nel corso della durata del contratto, compresa l’ipotesi di estinzione alla prima data utile concessa dalle pattuizioni contrattuali nonché a quella riportata nella CTP di parte ricorrente, rimodulando il piano di ammortamento in modo da tener conto di tutti i flussi finanziari legati agli importi delle erogazioni e dei rimborsi. Provveda, inoltre, il CTU a calcolare il TAEG anche nell’ipotesi di inadempimento previsto dall’art. 4 del contratto, alla data della scadenza del termine ivi concesso, considerando tutti gli oneri posti a carico del mutuatario in conseguenza dell’inadempimento, ad eccezione delle imposte e tasse. Determini, inoltre, il CTU gli importi pagati a titolo di interessi dalla parte ricorrente in esecuzione del contratto de quo e calcoli l’ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata”.

Questo il testo integrale Tribunale di Chieti, ord. 27.01.2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.