Tribunale di Brindisi, ordinanza del 2 novembre 2026, Est. Natali

Massime Avv. Dario Nardone

In materia di esecuzione fondata su contratto di mutuo notarile, l’intervenuta rinegoziazione dà luogo alla configurabilità giuridica di un titolo esecutivo complesso ovvero derivante dalla combinazione di più atti o effetti giuridici, tutti concorrenti a delineare la regolamentazione della fattispecie concreta e dunque tutti necessari ai fini della individuazione del titolo da portare ad esecuzione.

In applicazione dei principi sul titolo esecutivo complesso statuiti da Cass. civ., Sez. III, 10 gennaio 2026, n. 573, Rel. Saija (per la quale un titolo esecutivo complesso basato su mutuo è configurabile unicamente se costituito da “il contratto di mutuo stipulato in forma pubblica, che prevede l’erogazione successiva della somma finanziata, seguito da uno o più atti di erogazione, anch’essi stipulati per atto pubblico, che attestano l’effettiva messa a disposizione della somma a favore del mutuatario”, ndr), la quale si raccorda al discrimen sul mutuo condizionato dettato da Cass. civ., Sez. Unite, 6 marzo 2025, n. 5968 (richiamata dall’Estensore come “Sezioni Unite del 2024”, la quale ha statuito che, per procedere ad esecuzione forzata, vi è la necessità “a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma”, ndr), discende che in tale fattispecie, ogni atto deve necessariamente rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ex art 474 c.p.c.

In difetto di tale requisito formale per l’atto modificativo, va confermata la sospensione dell’esecuzione concessa inaudita altera parte.

(Conferma Tribunale di Brindisi, ordinanza del 1 luglio 2026, Est. Natali).

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *