Tribunale di Palermo, sentenza n. 6001 del 9 dicembre 2024, Est. Ferreri
Massime Avv. Dario Nardone
Va annullato l’atto di precetto per assenza di inidoneo titolo esecutivo quando il mutuo notarile, prevedendo che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c. (ex Cass. n. 12007/2024; nello stesso senso, Cass. 6174/2021; Cass. 52/2023).
Nella valutazione circa la idoneità del mutuo ai fini esecutivi, è necessario distinguere l’aspetto del perfezionamento del contratto e della prova circa l’erogazione – che attiene al diritto sostanziale del credito – dal profilo della forma solenne richiesta per la stessa, che attiene al requisito formale della idoneità del titolo a sorreggere l’esecuzione.