Tribunale di Padova, Sez. I Civ., 30 giugno 2015, n. 1999 – Est. Zambotto
Una volta accertata l’usurarietà di un determinato rapporto, la conseguenza ai sensi dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. – norma pacificamente ritenuta valida per tutti i contratti di credito – è la non debenza di alcun interesse, spesa o commissione collegata all’erogazione del credito e computata al fine della verifica dell’usurarietà dei tassi.