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Tribunale Torino 10 giugno 2014 –  Est. Marra

Al fine di accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di usura è necessario – come ribadito dall’ormai consolidato orientamento della Cassazione civile – rilevare gli interessi moratori: la norma di interpretazione autentica (d.l. n. 394/2000) della legge sull’usura, infatti, prevede espressamente che, al fine di verificare l’eventuale superamento del «tasso soglia», vanno calcolati gli interessi a qualunque titolo convenuti (anche moratori, quindi).

Nel calcolo finalizzato alla verifica del superamento del «tasso soglia», il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. «spread») prevista per la determinazione del tasso moratorio; e non al tasso moratorio stesso.

La soglia di usura cui confrontare il tasso «maggiorato» (: il tasso degli interessi corrispettivi, cui si aggiunge lo «spread» previsto per la determinazione del tasso moratorio) è il «tasso soglia» di cui alle rilevazioni trimestrali, privo di qualsiasi addizione.

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