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Tribunale Udine 26 settembre 2014 – Est. Massarelli

Per stabilire se vi è o meno una clausola usuraria all’interno di un contratto, occorre – come ribadito dall’ormai consolidato orientamento della Cassazione – rilevare anche gli interessi moratori: la norma di interpretazione autentica (d.l. n. 394/2000) della legge sull’usura, infatti, prevede espressamente che, al fine di verificare l’eventuale superamento del «tasso soglia», vanno prese in considerazione tutte le voci del carico economico caricato sul cliente, nessuna esclusa. In effetti, il sistema della legge n. 108/96 vuole porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi ad ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, ed in ciò si qualifica il presidio imperativo.

La tesi secondo cui non sarebbe possibile, ai fini della verifica del superamento del «tasso soglia», prendere in esame anche gli interessi di mora pattuiti, poiché il TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d’Italia non è determinato considerando anche gli interessi di mora praticati dal mercato, è infondata. Infatti, la soglia di usura oggettiva, secondo la legge, deve essere stabilita in funzione della natura e della tipologia del credito (non della natura del tasso praticato) ed è costruita sulla fisiologia, non sulla patologia del rapporto.


Nel calcolo finalizzato alla verifica del superamento del «tasso soglia», il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. «spread») prevista per la determinazione del tasso moratorio e non al tasso moratorio stesso.


La verifica dell’usura, secondo la legge n. 108/96, va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito (e non i tassi semplici indicati in contratto). Il tasso di mora non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la verifica del superamento della soglia di usura; esso è solo uno dei tassi semplici, una delle tante voci che integra il tasso corrispettivo e concorre ad individuare il costo effettivo del credito.

Constatato il superamento della soglia di usura da parte del TEG, l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. determina la gratuità dell’intero negozio e, pertanto, l’obbligo di restituzione del solo capitale mutuato.

Al fine di verificare l’esistenza dell’usura devono essere considerate tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo, ivi comprese le pattuizioni circa gli interessi moratori.

Non è condivisibile la tesi secondo la quale, allo scopo di stabilire il TEGM, sarebbe necessaria la rivelazione sul mercato del tasso di norma praticato. Infatti, la soglia d’usura oggettiva deve, secondo la legge, essere separatamente stabilita in funzione di natura e tipologia del credito, non della natura del tasso praticato ed è costruita sulla fisiologia, non sulla patologia del rapporto. Poiché la mora interviene successivamente alla pattuizione ed erogazione del finanziamento, ed emerge in una fase di criticità che esula dall’ordinaria fisiologia del rapporto, giustamente la Banca d’Italia non deve fare oggetto delle sue periodiche rilevazioni anche il tasso medio di mora praticato dal mercato. Ciò, tuttavia, non toglie che le previsioni contrattuali in tema di mora debbono comunque essere incluse nella verifica empirica del rispetto dei limiti d’usura. Pertanto, assumere che la Banca d’Italia dovrebbe prima realizzare un’indagine apposita per determinare il TEG medio di mora, perché solo così si potrà poi realizzare un simile raffronto nei casi concreti, non è corretto, sia perché in tal modo si farebbe assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d’usura (quando la mora è, invece, una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito dovuta al contegno inadempiente del debitore), sia perché si verrebbe a creare una soglia specifica più alta rispetto all’ordinario costo del credito; in pratica, si determinerebbe un tasso medio della patologia che genererebbe inevitabilmente un limite d’usura più elevato, vanificando così l’intero sistema, perché il limite dell’usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, quando la legge intende invece proprio tutelare il cliente in tale ipotesi. In sostanza, il sistema della legge n. 108 del 1996 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, nè ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento, ha, invece, posto un limite, massimo è perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito relativi ad ogni criticità o patologia presente e futura: ogni pattuizione eccedente è considerata usura ed in ciò che qualifica il presidio imperativo.

Deve escludersi che, in sede di verifica dell’usura che ricomprenda anche le remunerazioni richieste dal cliente in caso di inadempimento, si debba procedere a sommare l’interesse corrispettivo e l’interesse di mora, in quanto l’operazione è del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico. È vero che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, ma ciò non significa che il primo debba essere sommato al secondo: è semmai la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora, in quanto i due tassi si succedono e non si sommano. Infatti, la pattuizione o la concreta applicazione di un tasso di mora di per sé superiore alla soglia non comportano necessariamente un tasso effettivo globale annuo sull’intero rapporto di credito a carico del cliente superiore a detta soglia, in quanto, lo si ribadisce, con la rata che rimane insoluta alla scadenza si genera una mera modifica del piano di rimborso.

Se il tasso di mora non ha alcun rilievo in sé, ma va valutato nell’ambito del tasso effettivo globale annuo pattuito assieme ad ogni altro costo, spesa, remunerazione eccetera, è evidente che, constatato il superamento della soglia d’usura da parte del TEG, l’articolo 1815, comma 2, c.c. deve essere applicato in tutta la sua forza, anche se il semplice tasso di interessi corrispettivi di per sè non supera la soglia dell’usura, con la conseguenza che il cliente sarà tenuto a restituire alla banca il solo capitale mutuato, senza interessi, costi, commissioni o altre remunerazioni, in quanto il prestito si deve intendere a titolo gratuito.

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