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Tribunale Padova 12 agosto 2014 – – Est. Caterina Santinello

Per verificare l’eventuale superamento del tasso soglia di usura deve essere computato tutto ciò che, nella fattispecie concreta, sia da configurare come somma richiesta per la restituzione della somma ottenuta o comunque quale costo del danaro.

Nel caso in cui il tasso venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazione unilaterale della banca (c.d. ius variandi ex art. 118 TUB), non si versa in un caso di usura sopravvenuta, che pure è rilevante per il sistema vigente, bensì di usura originaria, con la conseguenza che la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell’art. 1815 c.c. e nessun interesse risulterà dovuto.

Per i contratti in essere all’epoca dell’entrata in vigore della normativa di legge, che ha consentito la previsione di clausole di anatocismo bancario, l’applicazione di tale possibilità passa necessariamente attraverso la manifestazione di uno specifico consenso scritto del cliente.

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