Download PDF
Trib. Arezzo, 29-01-2013
Bi.Lu. e altri
INTERESSI
USURA

E’ imputabile per il reato p. e p. dall’art. 644 c.p., il prevenuto che nella qualità di direttore della filiale bancaria, si sia fatto dare, in corrispettivo di una prestazione in denaro, interessi usurai sino alla soglia del 16,8%. Il 3° comma dell’art. 644 c.p. prevede che la legge disciplina il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai, demandando al Ministero del Tesoro il rilevamento trimestrale del TAEGM attraverso la pubblicazione di decreti trimestrali in cui è individuato il c.d. tasso soglia antiusura. In sostanza la norma penale parzialmente in bianco dell’art. 644, comma 3°, c.p., va integrata dai decreti di recepimento delle istruzioni della Banca d’Italia e dalle relative metodologie di calcolo del tasso usuraio.

FONTI
Massima redazionale, 2013

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.