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Trib. Alba Sez. I, 18-12-2010
Mollo c. Agenzia e Mediazione creditizia Musso s.r.l. e altri
BANCHE
Banca d’Italia
USURA

Nella determinazione del tasso d’interesse al fine di valutarne l’usurarietà, debbono essere conteggiati tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito, quindi anche quelli derivanti dalla polizza a garanzia del rischio di morte stipulato dal destinatario del finanziamento a fronte della cessione del quinto della pensione, in quanto costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito e condizione essenziale per la sua concessione: e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate della Banca d’Italia, le quali, avendo carattere meramente tecnico esplicativo (e funzioni fondamentalmente statistiche), non possono derogare al dettato normativo ed essere considerato vincolanti in sede giudiziaria. La clausola che preveda la corresponsione di interessi e oneri eccedenti il tasso soglia così calcolato deve essere pertanto dichiarata nulla e la banca finanziatrice condannata alla loro restituzione.

FONTI
Giur. It., 2011, 4, 860 nota di COTTINO

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