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Cass. pen. Sez. II, 23-11-2011, n. 46669 (rv. 252197)

 

LEGGE PENALE
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Ignoranza della legge
FONTI DEL DIRITTO – Leggi – Legge penale – Ignoranza – Dubbio derivante da contrasti giurisprudenziali – Ignoranza inevitabile della legge penale – Fattispecie

 

L’incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell’interpretazione e nell’applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d’ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all’astensione dall’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità. (Fattispecie in tema di usura, nella quale la Suprema Corte, in difetto di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritenesse illecita la prassi bancaria oggetto di contestazione in tema di determinazione del tasso soglia – emerso soltanto dopo lo svolgersi dei fatti – ha ritenuto che nessuna censura potesse essere posta a carico degli imputati, presidenti di banche). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 02/07/2010)

FONTI
CED Cassazione, 2011

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