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Cass. civ. Sez. I, 11-01-2013, n. 602
Banca Sicilia S.p.A. c. Oldani e altri
INTERESSI

Con riferimento a fattispecie anteriori alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta; l’illiceità si ravvisa soltanto ove sussistano gli estremi del reato di usura ex art. 644 cod. pen.: vantaggio usurario, stato di bisogno del soggetto passivo, approfittamento di tale stato da parte dell’autore del reato.

FONTI
Nuova Giur. Civ., 2013, 7, 653 nota di BONTEMPI

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