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Appello Cagliari 31 marzo 2014 – Pres. Mazzaroppi – Est. Maria Teresa Spanu

 

Stabilendo che per determinare il «tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», l’art. 1 comma 4 legge n. 108/1996 intende chiaramente ricomprendere nel calcolo del TEG qualsiasi onere effettivamente sopportato dal cliente quale costo economico.

La portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell’art. 644 c.p. e non delle circolari della Banca d’Italia, che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell’art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull’usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa.

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