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Tribunale di Cassino, ordinanza dell’11 ottobre 2018, Est. Maria Rosaria Ciuffi

Ancora un gratificante successo ottenuto dall’avv. Dario Nardone presso il Tribunale di Cassino e un’ottima notizia per i mutuatari che stanno subendo l’espropriazione forzata dell’immobile dalla banca beneficiante dell’ipoteca: se prevede la clausola del deposito cauzionale della somma, che verrà svincolata solo a seguito della accensione di ipoteca e/o polizza assicurativa, il mutuo non può avere efficacia di titolo esecutivo e la procedura esecutiva va SOSPESA.

Massime Avv. Dario Nardone

Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, quindi ancora giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario.

Un negozio di tal fatta, che si palesa come mutuo condizionato, presuppone una semplice promessa relativa alla dazione di una somma di denaro ed implica una necessaria e successiva manifestazione di volontà che gli stessi contraenti si obbligano a prestare, relativa alla effettiva dazione della somma, manifestazione di volontà cui è subordinata la nascita dell’obbligo di restituzione (Cass. Civ., n. 5630/86; Cass. Civ., n. 9101/03 in motivazione): difatti, al fine di assumere l’efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., l’unico idoneo a comprovare il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva e l’effettiva dazione è l’atto di erogazione e quietanza nella forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. che sia successivo allo svincolo delle somme trattenute dalla banca in deposito cauzionale.

Il non contestato accreditamento delle somme e quindi la non contestata sussistenza del credito, quantomeno nell’an, valente a confermare che il contratto in questione si sia comunque perfezionato, non basta per documentare un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c.: posto che l’obbligo di fornire documentazione aggiuntiva pena la risoluzione del contratto implica una positiva attività di accertamento in assenza della quale il mutuatario mai entrerà nella disponibilità della somma stessa, va precisato che la giurisprudenza è si granitica laddove afferma che costituisce valido titolo esecutivo autonomo quello che deve integrarsi, per le statuizioni accessorie, con i documenti richiamati nel titolo, oppure con atti ad esso esterni, ma specifica pure salvo che non sia richiesta una specifica attività di accertamento, ovvero vi sia il riferimento ad obbligazioni per crediti diversi o a pattuizioni contenute in autonomo patto aggiunto (Cass. Civ., n. 1713/81; Cass. Civ., n. 5683/06; Cass. Civ., n. 4651/08; Cass. Civ., n. 1758/08; Trib. Cassino, 10 novembre 1999).

 

Ciociara Oggi, 22 ottobre 2018

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