Tribunale di Roma, Ord. 27 febbraio 2015, est. Dott. Giuseppe Cricenti
L’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi di mora è prevista dalla legge, in modo abbastanza esplicito (…)
Si dice poi che gli interessi di mora hanno funziona di penale, dunque funzione diversa da quella cui rispondono gli interessi corrispettivi.
Di per sé però la diversità di funzione nulla dice sulla diversità di regime usurario. La diversità di funzione non impedisce che i due tipi di interesse siano assoggettai al medesimo regime di soglia lecita. Del resto si fa un ragionamento concettualistico e logicamente scorretto quando si deduce il regime di interesse dalla sua natura, anziché, per l’appunto, dal regime stesso. A fronte del dato legislativo citato si dovrebbe semmai dedurre che il legislatore ha trascurato la diversità di funzione assoggettando i due interessi allo stesso regime usurario.
Nè vale l’obiezione (forse però la più significativa) per cui il tasso di mora, costituendo una clausola penale, ha un suo regime specifico relativamente all’ammontare eccessivo, regime che, come è noto, è quello dell’art. 1384 c.c., ossia di riduzione ad equità dell’ammontare pattuito. Tuttavia, a parte la discutibile assimilazione del tasso di mora ad una penale, questa tesi non convince per almeno due motivi. Il primo è che il tasso di mora oltre soglia di usura non necessariamente è un ammontare manifestamente eccessivo ai sensi dell’art. 1384 c.c. Questa norma infatti considera le penali che siano manifestamente eccessive avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, così che maggiore è l’interesse del creditore ad avere l’adempimento della prestazione, minore sarà la possibilità di considerare la penale come eccessiva. Ed è di tutta evidenza che l’interesse di mora non risponde a questo meccanismo. Infatti il tasso soglia è fissato indipendentemente dall’interesse del del creditore. E’ un limite che riguarda ogni pattuizione di interessi, a prescindere dal concreto interesse della Banca all’adempimento, e nella determinazione della soglia non si considera affatto tale interesse.
Inoltre, anche ammesso che l’interesse di mora sia assimilabile ad una penale, ciò non impedisce che il meccanismo di reazione alla sproporzione sia concepito in maniera speciale per una determinata ipotesi di eccessività. La norma civilistica è una norma di certo valevole in astratto per ogni penale, salva una diversa previsione del legislatore, che può prevedere meccanismi di reazione diversi in casi particolari. E questa è l’ipotesi del tasso di mora.