Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2015 n° 6243
L’ASL e’ responsabile civilmente, ai sensi dell’articolo 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa e’ assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge.
Posto che l’assistenza medico-generica si configura – nei limiti in cui la legge ne assicura l’erogazione – come diritto soggettivo pieno ed incondizionato dell’utente del S.S.N., questi e’ “creditore” nei confronti della ASL, che, in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto ad erogare detta prestazione curativa (per conto del S.S.N.), assume la veste di “debitore”.