ABF Milano 19 aprile 2013, n. 2083 – – Pres., est. Gambaro
Nell’ipotesi di invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anziché a mezzo raccomandata o altro strumento di trasmissione equivalente, l’intermediario rimane gravato dall’onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di cui all’art. 1335 c.c.