Tribunale Torino, ordinanza del 14 maggio 2015
Nella sentenza n. 350/2013, la Corte di Cassazione non fa riferimento alla sommatoria, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso, tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Ciò nonostante, come evidenziato dalle Sezioni Penali della stessa Corte (Cass. 46669/2011), al fine di determinare se un tasso sia usurario non ci si deve limitare alla valutazione degli interessi moratori, ma si deve considerare ogni remunerazione che un istituto di credito percepisce in remunerazione dell’attività prestata.
Il limite stabilito dalla legge è infatti un limite insormontabile, che non può essere aggirato con distinzioni delle somme dovute dal cliente alla banca in causali diverse.
Per l’effetto, pur essendo l’art. 644 c.p. una norma penale in bianco, rimane fermo il principio che nella determinazione del tasso usurario deve considerarsi ogni remunerazione; ne deriva che le diverse disposizioni della Banca d’Italia dovranno essere disapplicate per contrasto con la norma primaria.