Download PDF

ABF Roma 13 gennaio 2014, n. 138 – Pres. De Carolis – Est. Sirena

 

Ai sensi dell’art. 118, comma 1, T.U.B., la clausola dei contratti a tempo indeterminato che attribuisca a una banca il diritto di modificare unilateralmente le condizioni applicabili deve essere specificamente approvata dal cliente. Inoltre la banca resistente ha l’onere di allegare in termini specifici il fatto costitutivo del giustificato motivo di esercizio del ius variandi e di provare la avvenuta comunicazione al ricorrente del relativo atto di esercizio. Essa deve altresì dimostrare di aver rispettato il procedimento negoziale che è a tal fine prescritto dall’art. 118, comma 2, T.U.B., il quale richiede l’invio di una comunicazione contenente con caratteri evidenziati la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, T.U.B., le variazioni contrattuali unilateralmente decise dalla banca resistente sono inefficaci, se sfavorevoli al ricorrente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *